| Art.
1 |
Il
fine del progetto è esclusivamente quello
di offrire una ospitalità temporanea ai
minori provenienti dalla Repubblica Belarus e
dall'Ucraina allo scopo di garantire loro un salutare
cambio d'aria quale forma di sostegno per le conseguenze
dovute dal Disastro di Chernobyl con uno spirito
di solidarietà e nel contempo attivare
tutta una serie di attività finalizzate
allo scambio culturale, sociale e di conoscenza. |
 |
|
| Art.
2 |
Il
periodi accoglienza temporanea saranno compatibili
con quanto stabilito dalle normative che regolano
i progetti di accoglienza temporanea in Italia
e nei paesi di provenienza dei minori.
In linea di massima l’Associazione predilige
l’accoglienza nei periodi non scolastici
estivi (1 o 2 mesi) e durante i periodi delle
feste natalizie e di fine anno (massimo 30 giorni)
nel rispetto comunque del limite massimo di soggiorno
complessivo previsto dalle normative in vigore. |
|
|
| Art.
3 |
L'ospitalità
si rivolge a tutti i minori, indifferentemente
dal loro status giuridico (famiglia, sotto tutela,
proveniente da orfanotrofio), senza distinzioni
di razza, religione, condizione sociale e non
deve avere altra finalità se non il cambio
d’aria e lo scambio culturale. L’adesione
ai progetti di accoglienza presuppone il massimo
rispetto e comprensione delle differenti realtà
di vita, costume, tradizione e cultura, esistenti
fra paese di provenienza e paese di accoglienza. |
|
|
| Art.
4 |
L’Associazione, nell’intento di agevolare
e consolidare la socializzazione e un costruttivo
scambio culturale, al fine di garantire la continuità
affettiva e relazionale, predilige il rientro
del minore in Italia presso la stessa famiglia
in modo da evitare lo stress psicologico del bambino
e della famiglia stessa, agevolando l’adattamento
ai costumi e al modo di vita di entrambi. Ogni
minore, quindi può ritornare presso la
stessa famiglia nei progetti successivi, a meno
che vi siano indisponibilità, rinunce,
o cause di forza maggiore. In questo caso il minore,
potrà, se possibile, essere affidato ad
altra famiglia |
| |
|
| Art.
5 |
L'età
dei minori accolti è quella stabilità
dalle normative italiane e del paese di provenienza
che regolano i progetti di accoglienza. In linea
generale in caso di prima accoglienza l'età
del minore ospitato non potrà superare
i 13 anni, tale limite non si applica in caso
di prima accoglienza di fratello o sorella di
un minore straniero già accolto nello stesso
nucleo familiare italiano. I minori già
accolti in precedenza possono essere ospitati
nuovamente dalla stessa famiglia sino al raggiungimento
del limite massimo d'età previsto dalle
normative italiane e straniere. |
| |
|
| Art.
6 |
Tutte
le spese di gestione del Progetto sia in Italia
che all'estero sono a completo carico della parte
italiana, fanno eccezione le pratiche per il rilascio
del passaporto del minore e del documento di autorizzazione
all'espatrio, che devono essere fatte personalmente
dai tutori dei minori. In caso di particolari
difficoltà organizzative, l'associazione
può farsi carico di dare il proprio sostegno
nel disbrigo di tali documenti. |
| |
|
| Art.
7 |
Fanno
parte integrante del Progetto di Accoglienza:
| |
|
| • |
Le
attività di preparazione all'accoglienza
svolte attraverso riunioni e seminari rivolti
ai nuclei familiari alla prima esperienza
di ospitalità temporanea, con il
contributo di psicologi, pedagogisti, mediatori
culturali, operatori dell'Associazione.
La partecipazione a tali iniziative è
obbligatoria e non derogabile. |
| • |
Le
attività propedeutiche all'accoglienza
destinate alla generalità delle famiglie
accoglienti (vecchie e nuove famiglie). |
• |
Le
attività a carattere sociale, ricreative
finalizzate ad evitare l’isolamento
ed a migliorare la qualità del soggiorno.
Le famiglie accoglienti sono tenute a garantire
la presenza dei minori a queste iniziative,
le quali sono preventivamente comunicate
dall'Associazione e collaborare attivamente
alla loro riuscita. |
| • |
Le
attività a carattere culturale dedicate
alla conoscenza del paese di provenienza
dei minori. |
| • |
Le
attività di cooperazione umanitaria
e di cooperazione allo sviluppo realizzate
dall’Associazione (direttamente o
con altri organismi) nei paesi di provenienza
dei minori. Le famiglie accoglienti con
la partecipazione ai progetti di accoglienza
contribuiscono al sostegno dei programmi
di cooperazione dell’associazione. |
|
| |
|
| Art.
8 |
L’associazione,
al di là del contratto di collaborazione
con una Fondazione residente nel paese straniero,
individua un proprio referente in loco e costituisce
un proprio nucleo di collaboratori locali che
agiscono in stretto contatto con l’associazione
stessa, per meglio garantire l’efficace
gestione del progetto di accoglienza e delle altre
attività di cooperazione. |
| |
|
| Art.
9 |
E’
compito comune dell’Associazione e delle
famiglie accoglienti:
| |
|
| • |
garantire
la tutela dei minori partecipanti ai programmi
di accoglienza allo scopo di evitare abusi
e prevenire forme di sofferenza fisica o
psicologica nei suoi confronti. |
| • |
salvaguardare
i minori da possibili influssi negativi
esercitati dai media (visione di scene televisive
violente e/o scioccanti, logica consumistica,
ecc.) |
• |
evitare
il crearsi di aspettative diverse dallo
scopo del progetto |
| • |
garantire
al minore le proprie libertà culturali
e religiose; |
| • |
promuovere
le iniziative di accoglienza nell’ambito
del proprio territorio (conferenze, riunioni
esplicative, volantinaggio, ecc.) |
• |
organizzare
raccolte di fondi, richieste di contributi
ad Enti e Aziende, nella più ampia
trasparenza e nel rispetto delle leggi e
dello statuto; |
• |
garantire
la necessaria assistenza sanitaria ai minori
prendendo accordi preventivi con medici
di base e strutture sanitarie della propria
zona informandole sempre e comunque gli
accompagnatori, l’Associazione e le
preposte autorità dei paesi di provenienza
dei minori. |
|
| |
|
| Art.
10 |
Ogni bambino
ha una copertura assicurativa che prevede una
copertura per vari rischi e prestazioni a carattere
infortunistico, sanitario, oltre chiaramente la
copertura dei Servizi Sanitari Regionali delle
Regioni che prevedano tale opportunità
per i minori stranieri accolti nell’ambito
di programmi di solidarietà (come nel caso,
al momento, della Regione Lazio) |
| |
|
| Art.
11 |
Tutti
i bambini e gli adulti accompagnatori devono ottenere
un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla
Questura della Provincia del comune ove risiederanno.
Tali incombenze sono gestite direttamente dall’Associazione
attraverso il Presidente, Segretario o propri
delegati. |
| |
|
| Art.
12 |
L’affidamento
dei minori alle famiglie accoglienti avviene immediatamente
dopo il loro arrivo in locali idonei a tale scopo.
Per i bambini alla prima accoglienza il materiale
affidamento del bambino è preceduto da
una breve consultazione fra famiglia e adulto
accompagnatore straniero, al fine di conoscere
la presenza di eventuali patologie mediche e necessità
particolari che emergano dalla consultazione del
certificato medico che di solito accompagna il
minore o eventuali altri documenti. Tale consultazione
può riguardare anche i bambini già
ospitati in precedenza per fatti nuovi intervenuti. |
| |
|
| Art.
13 |
Al
momento dell’affidamento del bambino alla
famiglia accogliente, vengono consegnati i seguenti
documenti:
| |
|
| • |
Attestato
di Affidamento firmato dal Presidente dell’
Associazione o dal Segretario nel quale
vengono riportate le generalità del
minore (nome, cognome, data di nascita,
numero di passaporto), le generalità
della famiglia accogliente, la sigla COMIN
del Progetto di Accoglienza e il periodo
del soggiorno. I passaporti dei minori vengono
trattenuti dall’associazione per il
disbrigo di tutte le formalità relative
al permesso di soggiorno. |
| • |
Comunicazione
contenente gli indirizzi di tutti i punti
assistenza accompagnatori a disposizione,
i cellulari dati in dotazione agli adulti
accompagnatori, il cellulare del Presidente,
del Segretario, dell’eventuale capogruppo,
del mediatore culturale. Inoltre viene indicato
luogo, data e orario del raduno per il rientro
in patria dei minori (salvo cambiamenti
che verranno tempestivamente comunicati
dall’associazione). |
• |
Comunicazione
di tutte le iniziative a carattere sociale,
ricreativo e culturale previste durante
il soggiorno, alle quali i minori devono
partecipare, a seconda della natura dell’iniziativa,
insieme alle famiglie accoglienti o senza
di esse. Nel documento vengono indicare
quali siano le iniziative a carattere obbligatorio
per le famiglie destinatarie del documento
e le modalità per comunicare la eventuale
non partecipazione con l’indicazione
contestuale della partecipazione ad altra
iniziativa indicata nel documento. |
|
| |
|
| Art.
14 |
I
minori ospitati sono accompagnati da adulti accompagnatori
con un rapporto numerico minori/accompagnatori
stabilito dalle normative italiane e straniere
che regolano tali progetti. La gestione e coordinamento
di tali accompagnatori è svolta direttamente
dall’Associazione. Gli accompagnatori svolgono
una importante funzione di supporto alle famiglie
durante l’accoglienza. |
| Ruolo
delle famiglie ospitanti |
| Art.
15 |
La
famiglia ospitante aderisce alle iniziative di
accoglienza con spirito solidaristico e con adeguata
curiosità intellettuale e culturale, preparata
eventualmente ad affrontare particolari difficoltà
di comunicazione, cultura e problemi di salute
del minore. La famiglia ospitante affronta l’esperienza
con la massima attenzione e coerenza, al fine
di non provocare disagi emotivi, shock psicologici,
individualismo e assistenzialismo inopportuno
nei confronti del minore ospite. |
| |
|
| Art.
16 |
Non
vi sono limiti di età, sesso, religione,
status sociale e civile o di componenti del nucleo
famigliare, purchè non vengano a mancare
le prerogative che garantiscano al minore ospitato
il beneficio di una serena vacanza. |
| |
|
| Art.
17 |
La
preventiva richiesta di ospitalità da parte
della famiglia è soggetta ad una verifica
da parte dell’Associazione, dell’eventuale
Capogruppo, delle autorità competenti:
Questura, Servizi Sociali (su richiesta dell’Associazione),
Comitato per la tutela dei Minori stranieri che
possono approvare o respingere la richiesta qualora
non ritengano idonea la famiglia a questo tipo
di iniziative. |
| |
|
| Art.
18 |
Il
capofamiglia al quale viene assegnato il minore
ne è responsabile durante il soggiorno
e deve garantire il suo rimpatrio entro i termini
previsti nel Progetto di Accoglienza approvato
o su richiesta dell’Associazione anche prima
di tale termine. Qualsiasi violazione delle leggi
che regolamentano tali iniziative verranno denunciate
alle autorità competenti e perseguite nei
termini di legge. |
| |
|
| Art.
19 |
Ogni
famiglia che aderisce al programma di ospitalità
oltre alle spese di viaggio, assicurative e accessorie,
deve garantire vitto e alloggio per tutta la durata
del soggiorno al minore ospitato e ad essa affidato
e contribuisce ai programmi di cooperazione nei
paesi di provenienza dei minori. |
| |
|
| Art.
20 |
Allo
scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza
del minore ospitato, le famiglie dovranno garantire
il massimo della trasparenza e disponibilità
in modo da facilitare le attività di controllo
e supervisione da parte dei responsabili dell’Associazione
e delle strutture e autorità competenti
che si occupano di vigilare sulla corretta ed
effettiva applicazione dello statuto, del presente
regolamento e delle norme che sovrintendono ai
progetti di accoglienza. |
| |
|
| Art.
21 |
Le
famiglie devono garantire l’accesso e il
contatto con i minori agli adulti accompagnatori
stranieri, al Presidente dell’Associazione,
al Segretario e agli altri responsabili e operatori
del progetto, dare loro informazioni telefoniche
se richieste, così come consentire di parlare
telefonicamente con il minore, portare il minore
al punto assistenza accompagnatori su richiesta. |
| |
|
| Art.
22 |
Ogni
famiglia ospitante ha l’obbligo di partecipare
agli incontri organizzativi, formativi e informativi
precedenti l’accoglienza, con la presenza,
almeno di un familiare. L’assenza a tali
incontri, potrà essere motivo ostativo
per l’affidamento temporaneo del minore. |
| |
|
| Art.
23 |
Nel
caso di spostamento fuori dalla provincia anche
di breve periodo, o di alloggio in una abitazione
diversa da quella denunciata nella dichiarazione
della Questura, la famiglia accogliente deve dare
comunicazione preventiva all’Associazione
tramite fax o e-mail. Il minore ospitato
non può andare fuori dai confini italiani
durante il periodo di accoglienza. |
| |
|
| Art.
24 |
Per
qualunque problema sanitario, la famiglia accogliente
deve dare preventiva comunicazione all’associazione,
così come in caso di ricovero. Per qualunque
intervento di carattere invasivo sul bambino (per
esempio esami), persino nel caso di anestesia
dal dentista, è necessaria l’autorizzazione
da parte del tutore da ottenersi a cura dell’associazione
per il tramite delle competenti autorità
straniere. Gli accordi diretti da parte delle
famiglie ospitanti non hanno alcun valore e devono
vedere sempre il coinvolgimento degli adulti accompagnatori
e dell’associazione. Le richieste e le segnalazioni
vanno fatte ad una accompagnatrice ed obbligatoriamente
anche all’associazione. |
| |
|
| Art.
25 |
Le
iniziative a carattere sociale e ricreative e
culturali, gli incontri con gli accompagnatori,
fanno parte integrante del Progetto di Accoglienza
e sono inserite in un apposito programma che viene
consegnato al momento dell'affidamento del minore,
pertanto sono di norma obbligatorie.
L’assenza va preventivamente segnalata con
congruo anticipo per fax o per e-mail, garantendo
comunque la propria presenza ad iniziative successive.
La mancata partecipazione può essere valido
motivo di esclusione dai successivi progetti e
oggetto di segnalazione alle Autorità Competenti
circa il mancato rispetto del presente regolamento.
|
| |
|
| Art.
26 |
Le famiglie accoglienti
si impegnano formalmente a conoscere, accettare,
rispettare e fare propri integralmente le leggi
ed i regolamenti vigenti sia in Italia che nei
paesi di origine, in materia di ospitalità
di minori, extracomunitari e non; e si impegnano
a rispettare eventuali modificazioni. |
| |
|
| Art.
27 |
Le famiglie accoglienti garantiscono di non versare
in condizioni oggettive e soggettive che rendano
anche solo sconsigliabile l’ospitalità
dei minori; |
| |
|
| Art.
28 |
Le famiglie accoglienti consentono l’elaborazione
e la gestione dei propri dati personali, al fine
delle necessità di ufficio e del buon andamento
della pratica relativa all’accoglienza; |
| |
|
| Art.
29 |
Le
famiglie accoglienti devono essere ben consapevoli
che i minori ospitati non versano in stato di
abbandono ne nella nazione di origine ne in Italia
, in quanto costantemente curati e tutelati dalle
autorità del proprio paese e dalle relative
rappresentanze diplomatiche; |
| |
|
| Art.
30 |
Le
famiglie accoglienti sono consapevoli che, il
responsabile del progetto, nell’esclusivo
interesse del minore, può decidere la revoca
dell’affidamento e l’allontanamento
del minore dalla famiglia accogliente anche prima
della scadenza del soggiorno previsto; |
| |
|
| Art.
31 |
Le
famiglie accoglienti sono consapevoli che il rientro
in patria del minore accolto al termine del periodo
di soggiorno previsto è un obbligo tassativo
non derogabile che sarà eseguito dall’associazione
nel caso, per qualunque motivo, non provvedesse
la famiglia secondo le indicazioni dell’associazione
stessa e alle quali non ci si può opporre. |
| |
|
| Art.
32 |
Le
famiglie accoglienti sono consapevoli che un rinvio
del rientro del minore per motivi di salute è
giustificabile solo ed esclusivamente per grave
patologia certificata da struttura ospedaliera
che dichiari sotto propria responsabilità
che il rientro alla data prefissata possa costituire
per il paziente un grave pericolo di vita. L'eventuale
rinvio è comunque temporaneo sino ad un
miglioramento delle condizioni. |
| |
|
| Art.
33 |
Le
famiglie accoglienti devono segnalare all’Associazione
e agli accompagnatori qualunque problematica sorgesse
durante il soggiorno dei minori e si impegnano
ad ospitare un accompagnatore per un breve periodo,
in caso di difficoltà di ambientamento
del minore accolto; comunque anche in assenza
di particolari questioni, le famiglie accoglienti
telefonano almeno 1 volta durante il soggiorno
di 30 giorni e almeno 2 volte durante il soggiorno
di 60 giorni per informare gli adulti accompagnatori
sull’andamento dell’accoglienza, dando
l’opportunità al minore di parlare
direttamente con gli accompagnatori stessi. |
| |
|
| Art.
34 |
Le
famiglie accoglienti si impegnano a non interferire
nei rapporti fra associazione e accompagnatori
stranieri, i quali rispondono gerarchicamente
al Presidente dell’Associazione. |
| |
|
| Art.
35 |
Le
famiglie accoglienti si impegnano a consentire
ai minori accolti di telefonare in patria al momento
dell’arrivo e successivamente con intervalli
di una settimana, 10 giorni. |
| |
|
| Art.
36 |
Le
famiglie accoglienti al momento di aderire al
progetto possono dare indicazioni circa il sesso
e l’età (nei limiti del presente
regolamento e delle norme) del minore che si intende
ospitare al solo fine di facilitarne l’inserimento
nel nucleo familiare durante il periodo di soggiorno
temporaneo (in considerazione della presenza di
altri figli, nipoti, altri bambini vicini di casa
etc) |
| |
|
| Art.
37 |
Al
momento dell’affidamento temporaneo, la
famiglia ospitante firma la scheda di presa responsabilità
e riceve i documenti previsti all’articolo
13 del presente regolamento. L’affidamento
avviene secondo le modalità previste all’art.
12 del presente regolamento. |
| |
|
| Art.
38 |
Gli
adulti accompagnatori, il Presidente, il Segretario
dell’Associazione sono a disposizione 24
ore su 24 delle famiglie ospitanti per qualsiasi
necessità. Al fine di agevolarne la reperibilità
ogni interprete o accompagnatore parlante la lingua
italiana è dotata di telefono cellulare. |
| |
|
| Art.
39 |
L'associazione
è esonerata da ogni responsabilità
nel caso di anticipi o ritardi rispetto alle date
stabilite dell'arrivo o della partenza dei minori
accolti.
La quota in acconto stabilita quale contributo
per la realizzazione del progetto e la quota di
adesione non sono rimborsabili in caso di rinuncia
al progetto. La quota in saldo è rimborsabile
solo se si rinuncia entro il 28 maggio in caso
di Progetto Estate – “2 mesi o Luglio”,
entro il 28 giugno in caso di Progetto Estate
– “Agosto”, entro il 15 novembre
in caso di Progetto Natale. In caso di mancato
arrivo di minore richiesto nominativamente dalla
famiglia, non spetta alcun rimborso. Si precisa
che l’attivazione del Progetto anche in
caso di mancato arrivo del minore prevede tutta
una serie di spese non recuperabili da parte dell’associazione. |
| |
| Accompagnatori
adulti dei minori accolti temporaneamente. |
| |
|
| Art.
40 |
Così
come riportato dall’art. 14 del presente
regolamento, i minori ospitati sono accompagnati
da adulti accompagnatori con un rapporto numerico
minori/accompagnatori stabilito dalle normative
italiane e straniere che regolano tali progetti.
La gestione e coordinamento di tali accompagnatori
è svolta direttamente dall’Associazione.
Gli accompagnatori svolgono una importante funzione
di supporto alle famiglie durante l’accoglienza.
Le funzioni di accompagnatore vengono svolte,
nel rispetto delle nome previste, dalle seguenti
figure:
| |
|
| • |
Interpreti
o comunque persone con un buon grado di
conoscenza della lingua italiana; |
| • |
Insegnanti
ed educatori, animatori con una buona capacità
di gestione e di relazione con i minori; |
• |
Medici
e personale paramedico; |
• |
Referenti
e operatori dell’associazione all’estero
i quali collaborano alle fasi del progetto
in loco, garantiscono una buona conoscenza
dei minori e una ottima integrazione con
la struttura dell’associazione. |
|
| |
|
| Art.
41 |
Il
viaggio, il vitto e l’alloggio, i rimborsi
spese e le altre spese accessorie relative agli
accompagnatori, fanno parte dei costi di gestione
dei progetti. L’importo del rimborso forfetario
a titolo di piccole spese spettante agli accompagnatori,
è stabilito ad ogni progetto dal direttivo
dell’associazione. |
| |
|
| Art.
42 |
Fra
gli accompagnatori presenti, il Presidente o il
Segretario dell’Associazione può
individuare una o più figure ricoprenti
il ruolo di coordinatori. Gli accompagnatori e
gli eventuali coordinatori rispondono in via gerarchica
al presidente dell’Associazione. |
| |
|
| Art.
43 |
Di
regola tutti gli accompagnatori che conoscono
la lingua italiana vengono forniti di linea cellulare
che dovrà essere raggiungibile 24 ore su
24, i cui numeri sono forniti a tutte le famiglie
accoglienti. Il rapporti accompagnatori –
linee cellulari non può essere comunque
inferiore a ½. |
| |
|
| Art.
44 |
Gli
accompagnatori vengono di solito alloggiati presso
struttura con servizio di vitto e alloggio e in
via del tutto eccezionale presso famiglia con
un contributo per il vitto versato dall’associazione
direttamente a tale famiglia. Gli accompagnatori
devono rispettare le regole di convivenza stabilite
dalle strutture che li accolgono. |
| |
|
| Art.
45 |
Le
strutture accoglienti gli accompagnatori, fungono
anche da punto assistenza, presso i quali le famiglie
accoglienti possono recarsi, previo preavviso
telefonico. |
| |
|
| Art.
46 |
Gli
accompagnatori garantiscono, a turno, il presidio,
in orari prestabiliti, dell’Ufficio dell’Associazione
che fungerà da ulteriore punto di assistenza.
Tale presidio può essere garantito anche
presso i gruppi o le associazioni referenti dotate
di locale aperto al pubblico. |
| |
|
| Art.
47 |
L’attività
di assistenza e controllo svolta dagli accompagnatori
e di verifica dell’andamento dell’accoglienza
viene svolta con i seguenti mezzi:
| |
|
| • |
Per
via telefonica, con strumenti out-bound
(chiamate verso le famiglie) e in–bound
(ricezione di chiamate da parte delle famiglie
sia sui cellulari in dotazione che al telefono
fisso dell’associazione durante i
presidi) |
| • |
Durante
gli incontri con i minori previsti nelle
iniziative a carattere ricreativo, sociale,
culturale fissati durante l’accoglienza. |
• |
Con
brevi soggiorni presso la famiglia accogliente,
se ritenuto necessario. |
• |
Con
apposite convocazioni delle famiglie accoglienti
presso i punti assistenza e gli uffici dell’associazione. |
|
| |
In
tutte queste attività gli accompagnatori
possono contare sulla fattiva collaborazione dell’associazione
e dei suoi rappresentanti. |
| |
|
| Art.
48 |
In
caso di ricovero del minore in accoglienza, gli
accompagnatori garantiscono a turno un presidio
presso la struttura ospedaliera. |
| |
|
| Art.
49 |
In
caso di visita medica ordinaria o in urgenza presso
il pronto soccorso, gli accompagnatori sono a
piena disposizione delle famiglie accoglienti
per garantire un supporto linguistico e psicologico. |
| |
|
| Art.
50 |
Gli
accompagnatori partecipano attivamente alla realizzazione
delle iniziative a carattere ricreativo e sociale
previste durante l’accoglienza. |
| |
|
| Altre
norme |
| |
|
| Art.
51 |
Ogni
famiglia ospitante e ogni accompagnatore deve
rispettare lo statuto, il presente regolamento
e le decisioni dal direttivo dell’Associazione
e del Presidente. Il presente regolamento e lo
statuto sono consultabili al sito dell’associazione
www.aspettandounangelo.it o in supporto cartaceo
su richiesta. |
| |
|
| Art.
52 |
Per
qualsiasi altra norma o regola non citata sul
presente regolamento fanno fede gli articoli dello
statuto ed i regolamenti supplementari decisi
ed approvati dal Consiglio direttivo nonché
le norme legislative in corso. |
| |
|
IL
SEGRETARIO |
|
IL
PRESIDENTE |
|