Deducibilità
fiscale per le persone fisiche
Rif.: art. 14, decreto
legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate
dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta
sulle società in favore delle Onlus sono deducibili
fino al 10% del reddito complessivo e comunque non
oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari
al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni
di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus).
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005