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Art.
1 - Denominazione, sede e durata |
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E’
costituita con sede in Ladispoli (Roma), via Bari n.33,
l’Associazione di Volontariato denominata “ASPETTANDO
UN ANGELO”, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi dell’art. 10 D.lg. 4 dicembre
1997, N.460 di seguito detta “Associazione”.
L'associazione ha durata illimitata. |
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Art.
2 - Scopi, natura e compiti |
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L’Associazione
è apolitica, apartitica, e non ha assolutamente
fini di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale; la sua organizzazione
è retta da principi di democrazia e le cariche
associative sono elettive e gratuite. |
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L’Associazione
ha come scopo principale l’attività di
volontariato in tutte le sue forme volta a dare aiuto,
supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio
anche attraverso iniziative di accoglienza temporanea
presso famiglie o strutture italiane ed interventi di
solidarietà diretta e indiretta a tutti quei
minori che per motivi storico-sociali si trovino in
qualche modo privati dei diritti necessari a garantirne
lo sviluppo armonico della propria vita (diritto alla
salute, alla vita, alla integrità psico-fisica,
al gioco e alla gioia…..).
L’Associazione, in armonia con l’Art. 10
del D.L. 4 dicembre 1997 n.460, promuove, suggerisce
e adotta iniziative di carattere sociale: assistenza
sociale, beneficenza, istruzione, formazione, promozione
della cultura e dell’arte, tutela dei diritti
civili, ludoteca, cooperazione internazionale per portare
aiuto diretto a quelle popolazioni che ne abbiano la
provata necessità attraverso la realizzazione
di progetti di aiuto e intervento umanitario, con successivi
controlli di coordinamento nel paese straniero finalizzati
ad assicurarsi il reale beneficio dei servizi o corretto
utilizzo dei beni devoluti.
A tal fine, può ricevere contributi o finanziamenti
a qualsiasi titolo da persone fisiche e giuridiche o
istituzioni private e pubbliche, da impegnare in via
diretta o strumentale per il raggiungimento dei fini
sociali, può compiere ogni operazione economica
e finanziaria diretta al raggiungimento delle finalità
associative, nei limiti consentiti dal succitato D.L.
4 dicembre 1997 n.460..
L’Associazione può promuovere dibattiti,
convegni, seminari, manifestazioni, corsi di formazione,
studi e ricerche anche in collaborazione con altre associazioni,
movimenti, circoli, enti ed istituzioni ed ogni altra
iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello
scopo sociale.
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L’Associazione
non può distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per Legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura; si obbliga ad
impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse; si obbliga
a devolvere il patrimonio dell’Organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art.3
comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta per Legge; si obbliga a
redigere il bilancio o rendiconto annuale; si obbliga
ad applicare una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d’età il diritto
di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione; si obbliga
ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno
o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”
o dell’acronimo “O.N.L.U.S.” previa
autorizzazione da parte della Direzione Regionale dell’Agenzie
delle Entrate competente.
L’Associazione può costituire sezioni organizzative
nel territorio sia dello Stato che all’estero
con le medesime finalità.
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Art.
3 – Soci e Tesseramento |
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I soci si distinguono
in:
Soci FONDATORI, ORDINARI, SOSTENITORI.
I Soci FONDATORI: sono le persone fisiche che hanno realizzato
l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo
e che continuano a partecipare attivamente alla vita della
stessa.
Qualsiasi persona maggiorenne può diventare socio
dell’associazione tesserandosi annualmente. Il costo
della tessera ordinaria viene definito dall’Assemblea
dei soci su proposta del Comitato Direttivo, tale importo
potrà essere modificato annualmente.
Il socio ORDINARIO è colui che personalmente o
attraverso i suoi famigliari partecipa in modo attivo
nelle attività associative.
Il socio SOSTENITORE è colui che ne condivide i
fini e supporta le attività anche attraverso contributi
finanziari liberi. Quest’ultimo non ha né
obblighi né diritti e può assistere alle
assemblee senza diritto di voto.
Le prestazioni che i soci svolgono nell’ambito dell’Associazione
sono gratuite e senza alcuna retribuzione.
Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di
accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
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Sull’ammissione
di nuovi soci deciderà il Comitato Direttivo,
previa presentazione della domanda. Il rinnovo del tesseramento
al socio può essere rifiutato l’anno successivo,
dal Comitato Direttivo, qualora egli abbia tenuto un
comportamento non conforme all’etica dell’Associazione,
che non abbia provveduto al pagamento delle quote associative
o abbia violato o non osservato le norme statutarie
e dei regolamenti deliberati. Contro tale decisione,
il socio ha facoltà di ricorrere in Assemblea
dei soci.
Diritti e doveri dei soci ORDINARI i soci hanno il dovere
di partecipare alle attività dell’Associazione,
hanno diritto di voto e possono candidarsi ad essere
eletti alle cariche associative. I soci ORDINARI hanno
l’obbligo di pagare le quote di tesseramento annuale
e di rispettare lo statuto e le deliberazioni assunte
dagli organi associativi.
La qualità di socio ORDINARIO si perde per decesso
o per recesso dello stesso.
E’ dato divieto ai soci di qualsiasi forma di
pubblicità personale inerenti le proprie attività
lavorative.
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Art.
4 – Organi |
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Sono
Organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei soci;
• Il Presidente;
• Il Vice Presidente;
• Il Comitato Direttivo;
• Il Tesoriere;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti
Gli organi sono eletti per un periodo di tre anni e
possono essere riconfermati.
Per il primo triennio, gli organi sociali sono nominati
dai soci fondatori.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute,
purché debitamente documentate.
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Art.
5 – Assemblea dei soci |
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L’Assemblea è composta
da tutti i soci, fondatori e ordinari ed è convocata
dal Presidente dell’Associazione il quale ne determina
l’ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare nell’Assemblea mediante delega scritta
esclusivamente da altro socio che comunque non può
essere investito che di una sola delega.
L’Assemblea:
nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere,
il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei
Conti; approva il bilancio preventivo; approva il bilancio
consuntivo; delibera sul programma di attività
proposto dal Comitato Direttivo, sulle modifiche statutarie
e su ogni altro argomento ad essa sottoposto con l’avviso
di convocazione. Deve essere convocata |
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almeno una volta all’anno
mediante avviso di convocazione contenente luogo, giorno,
ora e argomenti all’ordine del giorno a mezzo
lettera raccomandata R.R. o con altro mezzo recettizio
almeno 15 giorni prima della data stabilita ed entro
quattro mesi comunque dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta
il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando
almeno ne sia fatta richiesta da un terzo dei soci al
Presidente per iscritto indicando gli argomenti per
l’ordine del giorno.
In questo caso l’Assemblea dovrà essere
convocata entro 30 giorni dalla data in cui è
pervenuta la richiesta.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione
con la presenza di partecipanti che dispongono, direttamente
o per delega, di almeno la maggioranza dei soci; in
seconda convocazione, successiva di almeno un giorno
alla prima, è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata
di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le
quali si procede a scrutinio segreto, le deliberazioni
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Sulle proposta di modifiche statutarie, salvo la modifica
della sede che è oggetto di deliberazione del
Comitato Direttivo, sullo scioglimento dell’Associazione
e devoluzione del patrimonio come previsto dalle leggi
per le Associazioni ONLUS, le deliberazioni saranno
validamente assunte ove approvate con la presenza e
il voto di almeno i 3/4 dei soci. |
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Art.
6 - Presidente |
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Il Presidente dell’Associazione
è eletto dall’Assemblea dei soci. Dura
in carica tre anni e può essere rieletto; presiede
l’Assemblea dei soci, le riunioni del Comitato
Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
provvede all’esecuzione dei deliberati del Comitato
Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del
Comitato Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione utile.
Stipula delle convenzioni per lo svolgimento dell’attività
con organizzazioni nazionali, straniere ed internazionali
che verranno poi sottoposte a ratifica nella prima riunione
utile.
In caso di impedimento o assenza prolungata nel tempo,
il Vicepresidente ne assume la carica. |
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Art.7
– Vice Presidente |
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Il
Vicepresidente è eletto tra i soci dell’Assemblea,
dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Inoltre, collabora in tutte le attività istituzionali
con il Presidente; provvede alla sua sostituzione in
caso di impedimento o di assenza.
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Art.8
– Tesoriere |
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Il
Tesoriere è responsabile del buon andamento e
della gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa
dell’Associazione; tiene aggiornati i registri
verbali dell’Associazione provvedendo alla riscossione
delle quote sociali e dei contributi, cura la tenuta
delle scritture contabili e provvede al servizio di
cassa con obbligo di rendiconto ad ogni riunione dell’Assemblea.
Al Tesoriere è data facoltà di disporre
di una piccola somma di liquidità per il disbrigo
degli affari urgenti previa autorizzazione scritta rilasciata
dal Comitato Direttivo. Lo stesso svolge anche il ruolo
di Segretario negli organi associativi e cura le comunicazioni
e deliberazioni verso l’esterno.
Tiene i rapporti con le banche e fornitori in genere
svolgendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione
occorrenti per il funzionamento dell’Associazione.
Provvede al disbrigo della corrispondenza; è
responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni degli organi collegiali; predispone
lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone
al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del
bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo
entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri
e della contabilità dell'Associazione nonché
alla conservazione della documentazione relativa; provvede
alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del Comitato
Direttivo;
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Art.9
– Comitato Direttivo |
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Il
Comitato Direttivo è costituito dal Presidente,
dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da quattro soci
eletti dall’Assemblea dei soci, dura in carica
tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Al
Comitato Direttivo spettano poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione ad eccezione delle
competenze attribuite all'Assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi.
Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15
giorni prima della data fissata, mediante avviso di
convocazione contenente luogo, giorno, ora e argomenti
all’ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata
R.R. o con altro mezzo recettizio sia della prima convocazione,
che della seconda convocazione.
Le riunioni del Comitato sono valide qualunque sia il
numero dei presenti e sono presiedute dal Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice
dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Il Comitato Direttivo delibera sull’ammissione
di nuovi soci ; attiva le iniziative necessarie per
il perseguimento dei fini sociali; controlla l’esecuzione
delle delibere prese dall’assemblea; vigila sulla
vita dell’Associazione; redige il bilancio preventivo
e il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea
dei soci ; può modificare la sede dell’Associazione. |
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Art.10
– Il Collegio dei Revisori dei Conti. |
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Il
Collegio è costituito da tre REVISORI effettivi
eletti dall’Assemblea dei soci individuati tra
i soci stessi. La loro carica ha durata di tre anni
e possono essere rieletti.
Il Collegio al suo interno elegge un Presidente in rappresentanza
del Collegio stesso.
Il Collegio ha l’obbligo di riunirsi almeno due
volte all’anno.
Il Collegio ha i seguenti compiti:
• Controlla la gestione economica degli organi
sociali.
• Esamina i bilanci dell’Associazione.
• Relaziona per iscritto all’Assemblea dei
Soci sul proprio parere relativo ai controlli dei bilanci
effettuati.
Alle riunioni del Collegio, possono partecipare senza
diritto di voto tutti i membri del Comitato Direttivo.
Alle riunioni del Comitato Direttivo può partecipare
senza diritto di voto il Presidente del Collegio che
peraltro può delegare un altro membro del Collegio.
Se non viene compromessa la funzionalità dell’Organo,
in caso di dimissioni o di impedimento di un componente,
il Collegio rimane operante. Qualora a causa di impedimento
o dimissioni i componenti fossero ridotti a uno, l’Assemblea
dei soci provvederà alla reintegrazione.
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Art.
11 - Risorse economiche-Bilancio |
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Ogni
anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo
i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza
dei voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
ed i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno
esclusivamente impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali o di quelle direttamente
connesse, in conformità al disposto dell'undicesimo
comma, lett. E) dell'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre
1997.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto annualmente
e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
dei soci non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
che avviene il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da: quote
associative e contributi dei soci; contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali; donazioni e
lasciti testamentari; introiti derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione
a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso le POSTE ITALIANE S.p.A
o altro Istituto di Credito stabilito dal Comitato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
congiunte del Presidente e dal Tesoriere.
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Art.12
- Quota sociale |
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La
quota associativa a carico dei soci è fissata
dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale; non
è frazionabile né ripetibile in caso di
recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali
non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea
né prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle
cariche sociali.
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Art.13
– Modifiche Statutarie |
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Le
modifiche al presente statuto devono essere proposte
all’Assemblea dei soci in convocazione straordinaria,
con apposita delibera del Comitato Direttivo, per iniziative
dello stesso o da almeno sette soci. L’assemblea
straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione
se presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza
assoluta dei votanti o, in seconda convocazione a maggioranza
semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti. |
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Art.14
– Scioglimento dell’Associazione |
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Lo
scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza
e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
L’eventuale eccedenza attiva del patrimonio dell'Associazione,
in sede di scioglimento e/o liquidazione, dovrà
essere devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi,
affini o di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3 (tre), comma
190, della Legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
L’Assemblea designerà e nominerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
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Art. 15 - Clausola compromissoria |
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I
soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale
la soluzione di ogni controversia che dovesse sorgere
sia tra di loro che con l’Associazione circa l’applicazione
e l’interpretazione delle disposizioni contenute
nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e
nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
La decisione arbitrale è presa da un Arbitro
unico che dovrà essere nominato dal Tribunale
competente per territorio. |
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Art.
16 - Norma di rinvio |
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Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia. |
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