"STATUTO"
Associazione di Volontariato “Aspettando un Angelo” ONLUS

 Art. 1 - Denominazione, sede e durata
E’ costituita con sede in Ladispoli (Roma), via Bari n.33, l’Associazione di Volontariato denominata “ASPETTANDO UN ANGELO”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art. 10 D.lg. 4 dicembre 1997, N.460 di seguito detta “Associazione”. L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopi, natura e compiti
 
 
L’Associazione è apolitica, apartitica, e non ha assolutamente fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; la sua organizzazione è retta da principi di democrazia e le cariche associative sono elettive e gratuite.
 
 
L’Associazione ha come scopo principale l’attività di volontariato in tutte le sue forme volta a dare aiuto, supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio anche attraverso iniziative di accoglienza temporanea presso famiglie o strutture italiane ed interventi di solidarietà diretta e indiretta a tutti quei minori che per motivi storico-sociali si trovino in qualche modo privati dei diritti necessari a garantirne lo sviluppo armonico della propria vita (diritto alla salute, alla vita, alla integrità psico-fisica, al gioco e alla gioia…..).
L’Associazione, in armonia con l’Art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997 n.460, promuove, suggerisce e adotta iniziative di carattere sociale: assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ludoteca, cooperazione internazionale per portare aiuto diretto a quelle popolazioni che ne abbiano la provata necessità attraverso la realizzazione di progetti di aiuto e intervento umanitario, con successivi controlli di coordinamento nel paese straniero finalizzati ad assicurarsi il reale beneficio dei servizi o corretto utilizzo dei beni devoluti.
A tal fine, può ricevere contributi o finanziamenti a qualsiasi titolo da persone fisiche e giuridiche o istituzioni private e pubbliche, da impegnare in via diretta o strumentale per il raggiungimento dei fini sociali, può compiere ogni operazione economica e finanziaria diretta al raggiungimento delle finalità associative, nei limiti consentiti dal succitato D.L. 4 dicembre 1997 n.460..
L’Associazione può promuovere dibattiti, convegni, seminari, manifestazioni, corsi di formazione, studi e ricerche anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, circoli, enti ed istituzioni ed ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale.
 
 
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; si obbliga ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; si obbliga a devolvere il patrimonio dell’Organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per Legge; si obbliga a redigere il bilancio o rendiconto annuale; si obbliga ad applicare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; si obbliga ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo “O.N.L.U.S.” previa autorizzazione da parte della Direzione Regionale dell’Agenzie delle Entrate competente.
L’Associazione può costituire sezioni organizzative nel territorio sia dello Stato che all’estero con le medesime finalità.
 
 Art. 3 – Soci e Tesseramento
 
   I soci si distinguono in:
Soci FONDATORI, ORDINARI, SOSTENITORI.
I Soci FONDATORI: sono le persone fisiche che hanno realizzato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e che continuano a partecipare attivamente alla vita della stessa.
Qualsiasi persona maggiorenne può diventare socio dell’associazione tesserandosi annualmente. Il costo della tessera ordinaria viene definito dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo, tale importo potrà essere modificato annualmente.
Il socio ORDINARIO è colui che personalmente o attraverso i suoi famigliari partecipa in modo attivo nelle attività associative.
Il socio SOSTENITORE è colui che ne condivide i fini e supporta le attività anche attraverso contributi finanziari liberi. Quest’ultimo non ha né obblighi né diritti e può assistere alle assemblee senza diritto di voto.
Le prestazioni che i soci svolgono nell’ambito dell’Associazione sono gratuite e senza alcuna retribuzione.
Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
 
 
Sull’ammissione di nuovi soci deciderà il Comitato Direttivo, previa presentazione della domanda. Il rinnovo del tesseramento al socio può essere rifiutato l’anno successivo, dal Comitato Direttivo, qualora egli abbia tenuto un comportamento non conforme all’etica dell’Associazione, che non abbia provveduto al pagamento delle quote associative o abbia violato o non osservato le norme statutarie e dei regolamenti deliberati. Contro tale decisione, il socio ha facoltà di ricorrere in Assemblea dei soci.
Diritti e doveri dei soci ORDINARI i soci hanno il dovere di partecipare alle attività dell’Associazione, hanno diritto di voto e possono candidarsi ad essere eletti alle cariche associative. I soci ORDINARI hanno l’obbligo di pagare le quote di tesseramento annuale e di rispettare lo statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
La qualità di socio ORDINARIO si perde per decesso o per recesso dello stesso.
E’ dato divieto ai soci di qualsiasi forma di pubblicità personale inerenti le proprie attività lavorative.
 
 Art. 4 – Organi
 
 
 Sono Organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei soci;
• Il Presidente;
• Il Vice Presidente;
• Il Comitato Direttivo;
• Il Tesoriere;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti
Gli organi sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.
Per il primo triennio, gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.
 
 Art. 5 – Assemblea dei soci
 
 
L’Assemblea è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari ed è convocata dal Presidente dell’Associazione il quale ne determina l’ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega scritta esclusivamente da altro socio che comunque non può essere investito che di una sola delega.
L’Assemblea:
nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti; approva il bilancio preventivo; approva il bilancio consuntivo; delibera sul programma di attività proposto dal Comitato Direttivo, sulle modifiche statutarie e su ogni altro argomento ad essa sottoposto con l’avviso di convocazione. Deve essere convocata
 
 
almeno una volta all’anno mediante avviso di convocazione contenente luogo, giorno, ora e argomenti all’ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata R.R. o con altro mezzo recettizio almeno 15 giorni prima della data stabilita ed entro quattro mesi comunque dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno ne sia fatta richiesta da un terzo dei soci al Presidente per iscritto indicando gli argomenti per l’ordine del giorno.
In questo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che dispongono, direttamente o per delega, di almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, successiva di almeno un giorno alla prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Sulle proposta di modifiche statutarie, salvo la modifica della sede che è oggetto di deliberazione del Comitato Direttivo, sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio come previsto dalle leggi per le Associazioni ONLUS, le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate con la presenza e il voto di almeno i 3/4 dei soci.
 
 Art. 6 - Presidente
 
 
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni e può essere rieletto; presiede l’Assemblea dei soci, le riunioni del Comitato Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione; provvede all’esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Stipula delle convenzioni per lo svolgimento dell’attività con organizzazioni nazionali, straniere ed internazionali che verranno poi sottoposte a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di impedimento o assenza prolungata nel tempo, il Vicepresidente ne assume la carica.
 
 Art.7 – Vice Presidente
 
 
 Il Vicepresidente è eletto tra i soci dell’Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Inoltre, collabora in tutte le attività istituzionali con il Presidente; provvede alla sua sostituzione in caso di impedimento o di assenza.  
 
 Art.8 – Tesoriere
 
 
 Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa dell’Associazione; tiene aggiornati i registri verbali dell’Associazione provvedendo alla riscossione delle quote sociali e dei contributi, cura la tenuta delle scritture contabili e provvede al servizio di cassa con obbligo di rendiconto ad ogni riunione dell’Assemblea. Al Tesoriere è data facoltà di disporre di una piccola somma di liquidità per il disbrigo degli affari urgenti previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comitato Direttivo. Lo stesso svolge anche il ruolo di Segretario negli organi associativi e cura le comunicazioni e deliberazioni verso l’esterno.
Tiene i rapporti con le banche e fornitori in genere svolgendo tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione.
Provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
 
Art.9 – Comitato Direttivo
 
 
Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da quattro soci eletti dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Al Comitato Direttivo spettano poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione delle competenze attribuite all'Assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante avviso di convocazione contenente luogo, giorno, ora e argomenti all’ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata R.R. o con altro mezzo recettizio sia della prima convocazione, che della seconda convocazione.
Le riunioni del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei presenti e sono presiedute dal Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo delibera sull’ammissione di nuovi soci ; attiva le iniziative necessarie per il perseguimento dei fini sociali; controlla l’esecuzione delle delibere prese dall’assemblea; vigila sulla vita dell’Associazione; redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci ; può modificare la sede dell’Associazione.
 
 Art.10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 
 Il Collegio è costituito da tre REVISORI effettivi eletti dall’Assemblea dei soci individuati tra i soci stessi. La loro carica ha durata di tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio al suo interno elegge un Presidente in rappresentanza del Collegio stesso.
Il Collegio ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno.
Il Collegio ha i seguenti compiti:
• Controlla la gestione economica degli organi sociali.
• Esamina i bilanci dell’Associazione.
• Relaziona per iscritto all’Assemblea dei Soci sul proprio parere relativo ai controlli dei bilanci effettuati.
Alle riunioni del Collegio, possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo può partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio che peraltro può delegare un altro membro del Collegio.
Se non viene compromessa la funzionalità dell’Organo, in caso di dimissioni o di impedimento di un componente, il Collegio rimane operante. Qualora a causa di impedimento o dimissioni i componenti fossero ridotti a uno, l’Assemblea dei soci provvederà alla reintegrazione.
 
 Art. 11 - Risorse economiche-Bilancio
 
 
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza dei voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, in conformità al disposto dell'undicesimo comma, lett. E) dell'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto annualmente e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio che avviene il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi dei soci; contributi dei privati; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; introiti derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso le POSTE ITALIANE S.p.A o altro Istituto di Credito stabilito dal Comitato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e dal Tesoriere.

 
 Art.12 - Quota sociale
 
 
 La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
 
 Art.13 – Modifiche Statutarie
 
 
 Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all’Assemblea dei soci in convocazione straordinaria, con apposita delibera del Comitato Direttivo, per iniziative dello stesso o da almeno sette soci. L’assemblea straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione se presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei votanti o, in seconda convocazione a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.
 
 Art.14 – Scioglimento dell’Associazione
 
 
 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
L’eventuale eccedenza attiva del patrimonio dell'Associazione, in sede di scioglimento e/o liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 (tre), comma 190, della Legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea designerà e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
 
  Art. 15 - Clausola compromissoria
 
 
 I soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di ogni controversia che dovesse sorgere sia tra di loro che con l’Associazione circa l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale competente per territorio.
 
 Art. 16 - Norma di rinvio
 
 
 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
 


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